Separazione: chi è tenuto alle spese condominiali?
A seguito di separazione o divorzio, la casa familiare vien assegnata al coniuge collocatario dei figli. Una situazione che già di per sé stessa aggrava il coniuge non assegnatario, costretto a trovare un'altra sistemazione alloggiativa, anche quando sia unico proprietario della casa stessa. Figuriamoci, poi, se dovesse essere anche costretto a pagare le spese (tra cui gli oneri condominiali).
il caso
Tizio, proprietario di casa, si separa da Caia, alla quale viene assegnata la casa familiare per conviverci con la figlia minorenne. Sempre Tizio viene raggiunto dalla notifica di un precetto a seguito di un Decreto Ingiuntivo, da parte del Condominio creditore di oneri condominiali ( per inciso, correttamente il Condominio deve ricorrere nei confronti di Tizio perchè è condomino, in quanto proprietario) e propone opposizione chiamando a manlevarlo Caia, che ovviamente si oppone.
soluzione
Con sentenza numero 13642/2024 la V Sez. Civile del Tribunale di Roma da ragione a Tizio osservando che, durante il periodo di maturazione degli oneri condominiali ingiunti, l'unità immobiliare era assegnata alla ex moglie. Richiamando, in particolare, due pronunce della Suprema Corte di Cassazione ( la 17201/2008 e la 25781/2009) ha confermato che il Condominio deve far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del condomino (=proprietario), che è sempre il debitore. Ma quest'ultimo ben può chiamare in causa, per la manleva, l'assegnatario. Ha poi precisato che la gratuità dell'assegnazione della casa all'altro coniuge, nel caso della crisi familiare, si riferisce unicamente al suo uso, e non anche alle spese, tra le quali figurano gli oneri condominiali.
Ha così dichiarato che l'ex moglie, assegnataria della casa, è tenuta a manlevarlo riguardo agli oneri condominiali ordinari.
avv. Emiliano Ferri