Il gratuito patrocinio a spese dello Stato

05.07.2024

Gli artt. 74 e ssgg. del D.P.R. n.115/2002 disciplinano la normativa per accedere al gratuito patrocinio, istituto di garanzia della democrazia che consente anche ai non abbienti di veder tutelati i propri diritti e interessi, proprio per far si che la Giustizia sia garantita a tutti.

E' possibile richiedere il gratuito patrocinio sia per agire in giudizio, per far valere un proprio diritto, sia per difendersi da azioni promosse da altri. Ed è possibile richiederlo non solo in ambito penale, ma anche in ambito civile, amministrativo e nella volontaria giurisdizione (ad es. separazione e divorzi). Ad eccezione dell'ambito penale, la richiesta deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine del Tribunale dove si deve promuovere l'azione che vaglierà, tra l'altro, la non manifesta infondatezza delle ragioni della richiesta stessa.

Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo non superiore ad euro 12.838,01 così come aggiornato dal D.M. Giustizia del 10 Maggio 2023 e, ai fini del computo, il reddito IRPEF preso in esame è quello imponibile, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

avv. Emiliano Ferri


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