ASSEGNO DIVORZILE: POSSIBILE LA REVOCA?
Questione
Tizio e Caia, dopo venti anni di matrimonio dal quale sono nati due figli e nel quale Caia ha contribuito rinunciando alla sua carriera e accudendo il focolare domestico, giungono al divorzio. A Caia viene riconosciuto l'assegno divorzile e qualche anno dopo Tizio chiede la revoca dello stesso assegno, poiché Caia ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, trasformatasi in convivenza more uxorio.
Diritto
L'art.9 della Legge 898/70 subordina la modifica o la revoca dell'assegno divorzile alla sopravvenienza di giustificati motivi. E l'art. 5 della stessa Legge, in modo inequivocabile, prevede la revoca dell'assegno divorzile nel caso in cui il coniuge beneficiario convoli a nuova nozze.
Nulla, invece, ha disposto il legislatore, neanche quello moderno, nel caso delle convivenze di fatto, more uxorio. Così che più e più volte è intervenuta la Corte di Cassazione. E per poter rispondere al quesito che ci siamo posti all'inizio, e cioè se e in che modo l'assegno divorzile possa essere revocato, non possiamo non menzionare la Sentenza delle SS.UU num 18287/2018 che ha indicato nell'assegno divorzile due funzioni: quella assistenziale e quella compensativa-perequativa.
Soluzione
Con Sentenza num 16055/2024 la I Sez. Civile della Corte di Cassazione è intervenuta per rispondere alla domanda se e in che modo possa revocarsi l'assegno divorzile. Ed ha anzitutto scisso due situazione: una prima rappresentata dalle nuove nozze dell'ex coniuge beneficiario; una seconda rappresentata dall'instaurarsi di una nuova relazione, anche con convivenza more uxorio.
Ebbene, nel primo caso, stante il richiamato art. 5 della Legge Divorzile nulla è più dovuto all'ex coniuge; nel secondo caso, invece, sarebbe revocato l'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale, ma mantenuto nella sua funzione compensativo-perequativa